BENEFICI DELLA SOLIDARIETA’ APPROFITTIAMONE!
Una delle maggiori agevolazioni contenute nel decreto legislativo 460 del 1997, in materia di onlus, è rappresentata dalla possibilità per chi effettua donazioni alle onlus di portare in detrazione tale “offerta” dal proprio reddito. Ricordiamo, in breve, modalità e termini della agevolazione.
DONAZIONI IN DENARO: PERSONE FISICHE
Le persone fisiche possono detrarre dalla propria imposta il 19% dell’importo donato alle Onlus, fino ad un massimo di £ 4.000.000, con un beneficio massimo di £ 760.000.
La deducibilità è ammessa a con-dizione che il versamento dell’of-ferta alla Onlus avvenga mediante bonifico bancario, conto cor-rente postale, assegno bancario o postale, carte di credito.
La deducibilità non è ammessa quando l’offerta è fatta in contanti.
IMPRESE e SOCIETA’
Posso detrarre dal proprio reddito imponibile un importo massimo di £ 4.000.000 o il 2% del reddito di impresa dichiarato. In questo caso, quindi, il limite di quattro milioni può essere anche superato.
ENTI NON COMMERCIALI
Anche gli enti non commerciali possono detrarre dall’IRPEG, fino al suo ammontare, il 19% dell’erogazione effettuata a favore di una Onlus.
DONAZIONI IN NATURA
IMPRESE
Non si considerano destinate a finalità estranee all’impresa, e quindi non costituiscono per l’impresa, componente positivo di reddito, le cessioni a favore di onlus, di:
- prodotti alimentari e farmaceu-tici destinati ad essere eliminati dal mercato; - altri beni alla cui produzione e scambio è destinata l’attività di impresa. Nel limite di 2.000.000 di costo specifico la donazione di tali beni è considerata anche liberalità e quindi deducibile nei modi sopra descritti.
Tali cessioni gratuite di beni sono esenti anche ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 12 del DPR 633/72 come modificato dal DLgs 460/97.
Per tale agevolazione è necessa-rio seguire le seguenti modalità:
a) l’impresa donante deve effet-tuare prima della donazione, una comunicazione all’ufficio delle entrate a mezzo raccomandata. La legge non prevede modalità specifiche.
b) la Onlus ricevente deve rila-sciare dichiarazione di impegno ad utilizzare direttamente i beni per scopi istituzionali.
c) l’impresa deve annotare nei registri IVA quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente. Ulteriori informazioni, anche sulle eventuali documentazioni a produrre agli uffici competenti, possono essere date da Emmaus Italia, su richiesta di quanti sono interessati.
Anche economicamente, la solidarietà conviene |